Art. 1.
(Attività di sicurezza privata).

      1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica, volte a prevenire e a contrastare il compimento di crimini contro la persona e contro il legittimo possesso dei beni, anche immateriali. Ai fini della presente legge con il termine sicurezza, se non diversamente specificato, si intende la sicurezza anticrimine.
      2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in atto servizi e procedure o nel predisporre apparati, impianti o sistemi di sicurezza in modo da scoraggiare il compimento dei reati.
      3. L'attività di contrasto viene esercitata da chi svolge servizi di vigilanza o dagli apparati, impianti o sistemi di sicurezza nella flagranza dei reati, si conclude non appena l'attività criminosa ha termine e ha il fine di consentire alla forza pubblica di reprimere il compimento dei reati.
      4. Ogni attività repressiva, successiva alla consumazione dei crimini, è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria e di quella di pubblica sicurezza nei termini e con i controlli previsti dalla legislazione vigente in materia.
      5. Nessuna attività di sicurezza può essere svolta da soggetti privati al di fuori delle previsioni della presente legge.
      6. Rientrano nelle attività di sicurezza di cui al comma 1 quelle che i soggetti privati svolgono in favore proprio e quelle che svolgono in favore di terzi.
      7. I soggetti privati svolgono attività di sicurezza in favore proprio sia di libera

 

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iniziativa sia in ottemperanza alle disposizioni della presente legge.
      8. Ogni soggetto privato, sia esso persona fisica o giuridica, ha il dovere di non agevolare il compimento di reati, diretti contro se stesso o contro altri, con comportamenti attivi od omissivi, seppure non dolosi.
      9. Le persone fisiche e giuridiche che per circostanze inerenti la propria personalità o per l'attività svolta sono maggiormente soggette al rischio o al timore di subire offese hanno il dovere di porre in atto concrete misure volte a prevenire e a contrastare il compimento di ogni reato, ai sensi di quanto previsto al capo II.
      10. Gli enti, gli esercizi e le aziende a rischio svolgono attività di sicurezza in favore proprio mediante i responsabili della sicurezza anticrimine e i dipartimenti per la sicurezza anticrimine di cui all'articolo 10.
      11. Le attività di sicurezza che i soggetti privati svolgono in favore di terzi sono:

          a) servizi di vigilanza;

          b) servizi di consulenza;

          c) fornitura, installazione e manutenzione di apparati, impianti o sistemi anticrimine.

      12. I servizi di vigilanza, disciplinati all'articolo 19, possono essere svolti esclusivamente dagli istituti privati di vigilanza autorizzati ai sensi dell'articolo 13, per il tramite degli agenti di sicurezza di cui all'articolo 17.
      13. I servizi di consulenza possono essere svolti esclusivamente dai professionisti di cui all'articolo 20.
      14. La fornitura, l'installazione o la manutenzione di apparati, impianti o sistemi anticrimine rispondono ai requisiti e possono essere esercitate solo nelle forme e dalle società di cui al capo III, sezione III.
      15. Presso ogni questura è istituito un ufficio per la sicurezza privata, con il compito di vigilare sulle attività di prevenzione e di contrasto del crimine svolte da privati, disciplinato ai sensi dell'articolo 15.

 

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